STATUTO

1 - Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

1-1 È costituita l'Associazione denominata CIRCOLO ANSPI CAPPUCCINI (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in FAENZA prov. RA, Via Canal Grande n. 55

1-3 Tale affiliazione significa piena consonanza ai fini ed ai progetti generali dell'ANSPI, pur nell'autonomia propria dell'Associazione per l'attuazione e l'organizzazione di detti fini e progetti.

2 - Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

2-2 È una libera Associazione cha sorge per volontà di cittadini, i quali condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali, sportive dilettantistiche di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreati­ve e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione perma­nente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la pro­mozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.

2-3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione:

a. si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l'A.N.S.P.I., collaborando e sostenendo gli Enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli Enti di Servizio del­l’ANSPI;

b. si propone l'organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli Enti di servizio dell'A.N.S.P.I. nonché dagli altri Enti pubblici e privati operanti sui territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;

c. promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi massmediali, del volontariato e della formazione professionale rivol­gendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;

d. cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della Cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative ed in seno alle Organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle tematiche di cui sopra.

3 - Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 II patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o per­sone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3-2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;

b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";

c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;

d. proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

3-3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque deno­minati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la desti­nazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3-4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle atti­vità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3-5 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripe­tizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3-6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea­no quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo partico­lare, né per successione a titolo universale.

3-7 II Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effet­tuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

4 - Art. 4 - SOCI

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

4-4 II Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in perito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto '- domanda si intende respinta.

4-5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.

4-6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'As­sociazione e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività dell'Associazione: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4-7 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4-8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

a. il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annua­le, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente dall'ANSPI.

4-9 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dai Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4-10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile.

4-11 Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspet­to, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;

d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servi­zi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

5 - Art. 5 - RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

5-1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunica­zione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

5-2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento.

5-3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata delibe­rata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

6 - Art. 6 - DIRITTO DI RIVALSA

6-1 L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.

7- Art. 7 -ASSICURAZIONE

7-1 L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi sulla scorta di elementi e parametri forniti dalla Presidenza Nazionale ANSPI. Potrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci. In entrambi i casi l'Associazione potrà usufruire delle specifiche convenzioni attivate dalla Pre­sidenza Nazionale ANSPI.

8 - Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8-1 Sono Organi dell'Associazione:

a. l'Assemblea;

b. il Consiglio Direttivo;

9 - Art. 9 - L'ASSEMBLEA

9-1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

9-2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9-3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in rego­la con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno pre­cedente la data dell'Assemblea.

9-4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9-5 Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

9-6 I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.

9-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impe­dimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9-8 II Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

9-9 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presentì a partecipare alla Assemblea e la validità della costituzione della Assemblea stessa.

9 - 10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'appro­vazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

9 - 11 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convo­cazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazio­ne l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda con­vocazione.

9 - 12  Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

9 - 13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9 - 14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno il cin­quanta percento degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assem­blea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9 - 15 L'Assemblea sia ordinaria che   straordinaria viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità rite­nuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le delibera­zioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

9 - 16  L'Assemblea ordinaria:

a. elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo;

b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario;

c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;

d. delibera sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

9 - 17 L'Assemblea straordinaria:

a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo;

b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;

c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione;

d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9-18 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.

9-19  Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

10 - Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10-1  II Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

10-2  È composto da un minimo di 5 ad un massimo di 21 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto, aventi una anzianità associativa di almeno sei mesi.

10-3  II Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rinnovabili.

10-4  II Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove oppor­tuno, nomina il Direttore Coordinatore dell'Oratorio.

10 - 5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.

10 - 6 Ai soli effetti del riconoscimento ecclesiale il Presidente è confermato dall'Autorità ecclesiale competente.

10 - 7 II Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di que­st'ultimo alla prima riunione utile.

10-8  II Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedi­mento.

10-9  II Tesoriere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune.

10 - 10 II Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Circolo.

10 - 11 II Direttore-Coordinatore dell'Oratorio ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10 - 12 Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione dell'Associazione, la Presidenza Onoraria della stessa è attribuita al Rappresentante pro-tempore della locale comunità cristiana.

10 - 13 II Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, non ha com­piti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

10 - 14 II Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinaria­mente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Pre­sidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designa­ta dagli intervenuti.

10- 15 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti asse­gnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

10 - 16 II Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10 - 17 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

a. la richiesta annuale di affiliazione all'ANSPI secondo la procedura prevista;

b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendi­conto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

c. la presentazione in tale occasione anche un piano programmatico relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

d. L’attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

e. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

f. la fissazione delle quote sociali;

g. la proposta di modifica dello Statuto, e la proposta di emanazione e di modifica dei regola­menti sociali;

h. l’istituzione di commissioni e la nomina dì rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti.

i. la facoltà di nominare tra i soci, dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svol­gere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

10 - 18 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragion 

ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambi­to di quanto preventivamente autorizzato dal consiglio Direttivo.

10-19 E' fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 11 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO e del PRESIDENTE

11-1 II Consiglio Direttivo decade

a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b. per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

11-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

11-3 Il Presidente decade:

a. per dimissioni;
b. per vacanza per qualsiasi causa;
c. per decadenza del consiglio direttivo.

11-4 In queste ipotesi il Vice presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da celebrarsi nei successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini di cui sopra.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12-1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 12-2       Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la pre­disposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in ter­mine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto pre­visto dallo Statuto.

Art. 13 - SCIOGLIMENTO

13-1 La durata dell'Associazione è illimitata.